FIGC: incompatibilità
Con C.U. n. 6 del 20.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha rigettato il deferimento della Procura Federale in capo al deferito che, “nella sua qualità di Presidente del CdA e di socio unico di una società di Lega Pro, detenendo (per il tramite di una società di capitali), nel contempo, anche il 10% del capitale sociale della compagine societaria (azionista unico di un club di Serie A), avrebbe agito contra legem, versando in una posizione di incompatibilità ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC”. Tuttavia, la disposizione dell’art. 7 Statuto FIGC è connessa all’art. 16 bis, comma 1 e 2, delle NOIF e dal combinato disposto emerge come sia punibile solo la situazione in cui un soggetto detenga una “posizione di controllo” in due società professionistiche. Pertanto, essendo il soggetto de quo titolare del 48% di una società e del 10% di una seconda società, non si comprende come “abbia potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella posizione di controllo” vietata dalle norme federali. (D. Pennocchio/FIGC)