FIGC: Inammissibilità del ricorso per mancato inoltro alla controparte.

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Con C.U. n. 22 del 10 agosto 2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC pronunciandosi sul ricorso proposto da un tesserato avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento del deferimento, ha applicato all’incolpato la sanzione dell’inibizione per violazione della normativa federale in ordine alla regolare posizione di un calciatore conseguentemente la comunicazione del suo trasferimento ad altra società, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il mancato inoltro del reclamo alla controparte, precisando che “l’atto non è stato comunicato alla Procura Federale, come invece è prescritto dall’art. 33, comma 5, seconda frase, C.G.S. (“copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”)”. (Tecce/FIGC).

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/21.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2538764_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf