FIGC: Inammissibilità del reclamo per sottoscrizione di soggetto inibito

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Con Comunicato Ufficiale n. 24/TFN il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul ricorso presentato da un’affiliata avverso la decisione della Commissione Accordi Economici che la condannava al pagamento di una somma in favore del calciatore ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto è risultato evidente che il reclamo è stato sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore colpito da inibizione per la durata di 6 mesi con la conseguenza che in forza dell’art. 19 comma 1 CGS il reclamo deve ritenersi “tamquam non esset”  in quanto al rappresentante legale inibito è fatto espresso divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. (Lupa RomaFC srl/Proietti)

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