FIGC: Inammissibilità del reclamo
Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Vertenze Economiche pronunciandosi sul reclamo proposto da un’affiliata con la quale richiedeva l’annullamento della decisione della Commissione Premi che la condannava al pagamento del premio di preparazione a favore di altra società, ha dichiarato il reclamo inammissibile rilevandone la tardività per essere stato proposto dopo lo scadere del termine di impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi previsto dalla normativa federale come perentorio nonché per non aver contestualmente inviato il reclamo anche alla controparte violando in tal modo le norme sul contraddittorio. (ASD Sporting Calcio Vodice/ASD Aurora Vodice Sabaudia)