FIGC: Inammissibilità per carenza di interesse
Con C.U. n. 58 del 3 marzo 2017 il Tribunale Nazionale Federale della FIGC si è pronunciato in relazione al ricorso proposto da un tesserato che contestava la regolarità delle elezioni tenutesi per la rappresentanza degli allenatori in assemblea e Consiglio Federale della FIGC. Il Tribunale, considerata la carenza di interesse in capo all’incolpato che non ha dimostrato l’eventualità della propria elezione nel caso di accoglimento dei motivi, ha dichiarato il ricorso inammissibile precisando che “secondo il principio della prova di resistenza, infatti, nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non è consentito pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi”. (Marchesi/AIAC).
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