FIGC: imputazione del pagamento

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Tribunale Federale Nazionale figc

Con C.U. n. 33 del 1 settembre 2016 la Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso della calciatrice e annullato la sanzione che le era stata inflitta per aver convenuto, mediante scambio di e-mail, un ingaggio per il tesseramento con una società, incassando dalla stessa una somma quale acconto per l’ingaggio pattuito, e avere poi desistito, tesserandosi con altro club senza restituire l’anticipo. La Corte ha stabilito che l’importo versato costituisce un saldo di quanto già pagato alla calciatrice “anche in forza del principio per cui, in assenza della dichiarazione del debitore su quale debito debba essere soddisfatto, il pagamento va imputato al debito scaduto” e, inoltre, che “in base al contenuto delle e-mail, incerto e incoerente, non si può parlare di un formale contratto tra gli interessati né di un accordo tra essi intervenuto verbalmente, dovendosi così escludere ogni vincolo giuridico”. (M.G. Blanco / FIGC)

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