FIGC: Impugnazione delibere assembleari.

,
figc

Con C.U. n. 20 del 23 ottobre 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC accogliendo il ricorso presentato da un’affiliata avverso la delibera adottata dalla Lega Nazionale Serie B con la quale veniva rigettata la richiesta della società di provvedere allo spostamento di alcune gare di Serie B, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla Lega dell’impugnazione così come proposta precisando che il richiamato art. 28.2 dello statuto Lega Serie B vieta la proposizione di ricorsi avverso la delibera con la quale l’assemblea forma il calendario della competizione mentre “nel caso di specie non è stato impugnato l’atto generale con il quale è fissato il calendario del campionato di Serie B, bensì gli atti con i quali l’Assemblea ha deciso di non spostare determinate specifiche gare”. (US Città di Palermo/Lega Serie B)

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/32.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2539681_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf