FIGC: improcedibilità dell’azione disciplinare

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Tribunale Federale Nazionale figc

Con C.U. 6 del 20.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha stabilito che nell’ipotesi in cui l’azione disciplinare venga azionata una volta decorsi i termini ex art. 32 comma 11 CGS, vigente all’epoca dei fatti, tale circostanza non può comportare l’improcedibilità del deferimento in quanto “l’azione disciplinare quand’anche esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l’eventuale prescrizione del fatto illecito commesso, deve comunque ritenersi sempre validamente azionata, ferma restando, ovviamente, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del predetto termine“. (A. Giacomini / FIGC)

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