FIGC: Esecuzione delle obbligazioni pecuniarie.
Con C.U. n. 2 dell’11 luglio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC – sezione vertenze economiche – intervenendo sul ricorso proposto da un’affiliata che richiedeva la condanna al pagamento di una somma di denaro ad altra società in virtù delle esecuzioni delle obbligazioni economiche contenute nell’accordo di trasferimento di un calciatore, ha accolto il reclamo ritenendo provata la fonte dell’obbligazione e maturata la condizione contenuta nella clausola atteso che il calciatore partecipava a n. 21 partite del campionato in vista delle sole 3 partite di cui all’accordo di trasferimento. (ASD Santhia Calcio/ Genoa C.&F.C. S.p.a.)