FIGC: decorrenza della revoca del tesseramento
Con C.U. n. 15 del 2 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti della FIGC si è pronunciato sulla richiesta della Corte Sportiva d’Appello in ordine alla definizione di posizione di tesseramento di un tesserato che secondo la società reclamante non sarebbe stato tesserato presso la società che lo ha schierato in campo a causa dell’avvenuto deposito tardivo della documentazione relativa alla residenza italiana del giocatore presso gli uffici del Comitato Regionale. Il Tribunale dopo aver verificato che il calciatore era residente in italia già dalla scorsa stagione sportiva ha ritenuto valido il tesseramento precisando comunque che “ai sensi dell’art. 42, n. 1 lett. a, NOIF iI tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato per invalidità o per illegittimità, ma in tal caso la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento” (richiesta della corte sportiva d’appello cr Basilicata – calciatore Gonzales Lopez victor).