FIGC: conflitto di interessi
Con C.U. n. 72 del 21.04.2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, richiamando una consolidata giurisprudenza, ha stabilito che non sussistono gli elementi costituitivi del conflitto di interesse qualora: a) nel rapporto tra calciatore e società vi sia il coevo operato di due agenti diversi e non solo uno, non rilevando i rapporti di parentela purché ciascun procuratore curi l’interesse della parte rappresentata; b) nessun dei due agenti abbia celato il rapporto di parentela alle parti; c) l’ipotetico conflitto non abbia arrecato alcun danno alle parti. Al contrario, “Il conflitto può ritenersi sussistente quando il rappresentante, anziché tutelare gli interessi del proprio rappresentato, persegua interessi suoi propri o di terzi, incompatibili con quelli del rappresentato”. (Bonetto ed altri/FIGC)