FIGC: Condotta violenta dei sostenitori

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Con C.U. n. 46 del 14 novembre 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC intervenendo sul reclamo proposto da un’affiliata avverso la delibera del Giudice Sportivo che l’aveva sanzionata con una gara a porte chiuse per aver i propri sostenitori reiterato il lancio in campo di pietre, accendini e bottiglie di vetro, ha ribadito la fede privilegiata degli atti degli ufficiali di gara in relazione al comportamento tenuto dai tifosi e per l’effetto ha rigettato il reclamo precisando che “sono considerati atti violenti non soltanto le aggressioni fisiche, i.e. “concrete”, dei sostenitori nei confronti di altri individui, o il danneggiamento di cose (come lo scuotere con violenza e/o forzare i cancelli di accesso, e la distruzione di panchine, porte di accesso, vetrate divisorie, cartelli pubblicitari e di altre strutture, etc.), ma anche il lancio di oggetti, indipendentemente dal fatto conseguente di procurare o meno ferite o danni”. (ASD Acireale/FIGC)

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