FIGC: condotta omissiva società sportiva
Con Comunicato Ufficiale n. 37 del 01.09.2017 la Corte Federale d’Appello è intervenuta a seguito di un ricorso presentato da un allenatore il quale era stato sanzionato dalla Commissione Disciplinare Settore Tecnico per aver svolta l’attività di tecnico per una società non in costanza di tesseramento con la società stessa. La Corte Federale d’Appello, dopo una attenta valutazione dei fatti, ha rilevato che il deferito “ha posto in essere quanto di sua competenza ai fini del suo regolare tesseramento, sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta e consegnando lo stesso, unitamente al suo patentino, alla società, la quale sola avrebbe dovuto provvedere, con i propri addetti, alla formalizzazione del tesseramento stesso.” Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie l’allenatore non potrà essere considerato colpevole anche perché non “appare ravvisabile nel sistema delle norme federali, invero, un onere incombente sul tesserando di verificare che, una volta sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento, questo sia poi effettivamente trasmesso da parte della società ai competenti uffici federali, vertendosi nell’ambito di un’attività di carattere amministrativo sulla quale, per prassi universalmente invalsa nel mondo sportivo, i tesserati non svolgono, né debbono svolgere, alcun controllo.” (R. Santolamazza / Figc)