FIGC: Condotta irriguardosa e circostanze attenuanti
Con C.U. n. 47 del 6 novembre 2018 la Corte Sportiva d’Appello chiamata a pronunciarsi sulla squalifica di una giornata inflitta a carico del tecnico di un’affiliata responsabile di aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’arbitro al quale aveva rivolto espressioni irriguardose, ha parzialmente accolto il reclamo e per l’effetto rideterminato la sanzione alla sola ammenda a carico del tesserato rilevando che seppur dal supplemento al rapporto di gara sia emerso che il tesserato non si fosse limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro ma abbia effettivamente assunto un tono provocatorio utilizzando espressioni irrispettose, deve tenersi presene che lo stesso tecnico è successivamente intervenuto per placare gli animi allontanando un proprio calciatore resosi responsabile di altra condotta irriguardosa, condotta questa che incide sulla complessiva valutazione della condotta tenuta dall’allenatore attenuandone la gravità. (US Salernitana/FIGC)