FIGC: Condizione ostativa per il collaboratore nella gestione sportiva.

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Con C.U. n. 2 del 4 luglio 2017 il Tribunale Nazionale Federale della FIGC ha ritenuto fondato il deferimento proposto a carico di un tesserato, all’epoca dei fatti Presidente di un’affiliata, per aver incaricato un soggetto della collaborazione nella gestione sportiva societaria pur essendo a conoscenza che lo stesso fosse gravato da precedenti penali ostativi allo svolgimento di detti incarichi. Nel caso di specie, il Tribunale, ha ravvisato in tale condotta la violazione dell’art. 22 NOIF attesa la consapevolezza del Presidente del tipo di reato commesso dall’incaricato collaboratore che oltremodo per sua espressa ammissione non ha provveduto a porre in essere l’iter per ottenere la cd. “riabilitazione penale”. (Fresco + altri/FIGC)

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