FIGC: competenza Tribunale Federale Territoriale
Con C.U. n. 66 del 28.11.2016 la Corte Federale d’Appello è intervenuta a seguito di un ricorso nel quale veniva eccepita l’incompetenza del Tribunale Federale Territoriale avanti al quale era stato instaurato il giudizio di primo grado stabilendo “che è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione, mentre il successivo comma 7 afferma che nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all’art. 41. comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa. L’art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce che se vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo dove è stato commesso l’illecito, ma la competenza del Tribunale Federale Nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali Territoriali“. (P. Giovannini / FIGC)