FIGC: Competenza esclusiva della Commissione Accordi Economici.

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Con C.U. n. 28 del 19 giugno 2017 il Tribunale Nazionale Federale – Sez. vertenze Economiche – della FIGC si è pronunciato sull’impugnazione proposta da un’affiliata avverso la decisione della Commissione Accordi Economici della LND che ha condannato il club al pagamento di una somma a titolo di saldo in favore di un calciatore adducendo una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, avendo lo stesso palesato una condotta di disinteresse e mancanza d’impegno e professionalità. Il Tribunale, preso atto delle difese del Club e delle controdeduzioni del calciatore, ha rigettato il reclamo del sodalizio sportivo rilevandone l’assoluta infondatezza e la genericità dei motivi addotti avanti la CAE, non avendo la società “dedotto alcunché in relazione all’omesso pagamento del residuo di cui all’accordo economico, richiesto dal calciatore” precisando che le argomentazioni formulate attengono ad un profilo eventualmente disciplinare che non possono avere alcuna rilevanza nel giudizio dinanzi alla predetta Commissione atteso che la stessa “ha competenza solo ed esclusivamente per vicende di carattere economico”. (SSD Viareggio 2014 arl/CAE LND).

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