FIGC: C.U. 97 sulle “Cause di forza maggiore”
Con C.U. 97 del 11.03.2016 la Corte Sportiva d’Appello ha riformato la decisione del Giudice Sportivo, che aveva decretato la vittoria a tavolino di un sodalizio sportivo che non si era presentato alla gara entro il tempo previsto causa la rottura del pullman, stabilendo che la nozione di forza maggiore, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tuttala diligenza posta in essere, circostanze che non si possono ricondurre al guasto del mezzo di trasporto, in quanto possibilità perfettamente prevedibile. (A.S.D. Futsal Cisternino / A.S.D. Augusta 1986).
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