FIGC: Carente istruttoria sul piano probatorio
Con C.U. n. 30 del 4 dicembre 2017 il Tribunale Federale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un tesserato all’epoca dei fatti Vice Presidente di un’affiliata con delega alla firma, responsabile di aver formato quietanze di pagamento recanti la firma apocrifa di un calciatore per dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo contrattuale in essere tra le parti, ha mandato prosciolto il soggetto deferito in considerazione della chiara contrapposizione probatoria analizzata che ha condotto ad intuire che il deferimento sia stato sorretto da una motivazione oggettivamente induttiva con conseguente stridente contrasto in ordine all’assunto accusatorio precisando che al contrario la Perizia prodotta dai deferiti, se pure atto di parte, ha chiarito sotto l’aspetto tecnico ciò che la Procura non ha dimostrato altrettanto specificamente, né contrastato attraverso un medesimo mezzo di indagine. (Bonaccorso/FIGC)