FIGC: Avvenuta notifica per compiuta giacenza

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Con  C.U. n. 59 del 14 novembre 2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC ha accolto il reclamo proposto da un sodalizio sportivo accogliendo l’eccezione preliminare avanzata dallo stesso secondo cui il recapito del plico contenente tale documento non era andato a buon fine in quanto la relativa notificazione si sarebbe completata mediante “compiuta giacenza”, ma che tale forma di notifica non propone legittima ritualità, qualora il procedimento notificatorio venga eseguito e completato da servizio di recapito privato e non da Poste Italiane.

Sul punto, la Corte ha accolto la tesi proposta dalla reclamante statuendo altresì che “non raggiunge alcun effetto la cosiddetta compiuta giacenza; in proposito, oltre alla decisione invocata dalla parte e sopra richiamata, si pone altro autorevole precedente del Supremo Collegio (Cass. 21.07.2016 n. 15035) secondo il quale: “la certezza pubblica propria degli atti facendo fede fino a querela di falso” non si estende al di fuori del servizio postale nazionale”. (ASD Isernia Football Club / Figc)

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