FIGC: Assenza del rapporto di pregiudizialità tra giudizio civile e sportivo.
Con C.U. n. 92 del 9 giugno 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC è intervenuto sul deferimento proposto a carico di un tesserato, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo di un’affiliata, responsabile di non aver richiesto la preventiva autorizzazione ad adire le vie legali al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito di licenziamento per giusta causa. Il Tribunale, pronunciatosi sulla richiesta sospensione del procedimento disciplinare nell’attesa della pronuncia del Giudice del Lavoro, ha respinto la domanda riconoscendo la totale assenza di pregiudizialità tra il giudizio civile intrapreso e quello sportivo avviato dalla Procura precisando che “nessuna influenza sulle valutazioni di natura disciplinare potrebbe, dunque, esercitare la decisione del Giudice del lavoro, anche laddove ritenuta da questi la propria competenza, ovvero circa la presenza di una condizione giuridica di procedibilità del ricorso proposto”. (Cozzella/FIGC)