FIGC: ammissibilità prova tv

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La Corte Sportiva d’Appello chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso proposto da un’affiliata avverso la squalifica per 3 gare effettive comminate ai danni di un proprio calciatore responsabile di aver sferrato una violenta gomitata all’avversario, ha ammesso la prova TV nel caso di specie in forza del fatto che il Direttore di gara ha precisato di non aver visto l’episodio in quanto avvenuto fuori dal suo campo visivo precisando che “L’art.35, comma 1.3., del C.G.S. prevede che le immagini televisive possano essere utilizzate nelle gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”. (Ascoli Calcio 1898 FC/FIGC)

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