FIGC: ammissibilità delle eccezioni

,
igc calcio dcfsportlegal

Con C.U. n. 20 del 1.6.2016 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ha rigettato il reclamo del sodalizio sportivo avverso la decisione della CAE, statuendo che in capo al tesserato non sussiste l’onere di inoltro alla controparte dell’accordo economico e della tassa di reclamo “trattandosi di accertamento rimesso alla competenza esclusiva dell’organo decidente”. Inoltre, non potranno essere accolte le eccezioni di inadempimento e compensazione formulate dalla società, dal momento che “è del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio”. (Spadaro/APD Ribelle)

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/13.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2532724_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf