FIGC: ammissibilità della prova televisiva
Con C.U. n. 57 del 14 dicembre 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciata in un procedimento promosso dalla Procura Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo che non aveva sanzionato il comportamento violento di un calciatore nei confronti di un avversario. La Procura sosteneva che le immagini televisive acquisite nel corso del procedimento di primo grado nonché la spiegazione del direttore di gara, fossero state erroneamente interpretate dal Giudice di prime cure. Sul punto la Corte Sportiva d’Appello, soprassedendo sul merito della vicenda, rigettava il ricorso precisando “che il presupposto necessario ed imprescindibile per l’ammissione della prova televisiva è costituito dalla totale mancanza di percezione, da parte dell’Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa. L’art. 35, comma 1.3., del C.G.S., fa riferimento, invero, ai “fatti […] non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo” per definire l’ambito di applicazione della prova televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui l’evento sia stato visto e, quindi, valutato dal Direttore di gara, la predetta prova non potrà essere ammessa.” (Procura Federale / L. Martinelli)