FIGC: ammissibilità del ricorso per revocazione

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Con C.U. n. 40 del 06.09.2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC è intervenuta a seguito del ricorso per revocazione proposto da un sodalizio sportivo avverso la pronuncia del Collegio Arbitrale della Lnd. Sul punto, la Corte Federale d’Appello fornendo un’interpretazione letterale delle norme federali ha stabilito che “il ricorso nel suo complesso, volto esplicitamente ad ottenere la revocazione della decisione del Collegio arbitrale sopra richiamata, sia manifestamente inammissibile, coerentemente con il giudizio già espresso più volte dalla Corte di Giustizia Federale, organo competente in materia prima della nuova configurazione degli organi di giustizia sportiva, di cui in appressosi richiamano i principi generali espressi. E’ da ritenersi, infatti, che il rimedio della revocazione non possa essere esperito avverso le pronunce provenienti dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., in quanto ai sensi dell’art. 39 C.G.S., possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili”. In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione esclusivamente, le decisioni degli organi di giustizia sportiva, tra i quali, a norma dello Statuto Federale, non sono ricompresi i Collegi Arbitrali, i quali non possono neppure farsi rientrare tra” gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali”. (ASD Puteolana 1909 / FIGC)

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