FIGB: Pluralità di violazioni e unicità della condotta sanzionata

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Con Decisione n. 3 del 18 giugno 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGB è intervenuta sul reclamo proposto da un tesserato al quale il giudice sportivo aveva comminato la sanzione della sospensione per mesi cinque per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli avversari e dell’arbitro. La Corte Sportiva discostandosi dall’impostazione adottata dal primo giudice che riteneva la condotta dell’incolpato “frammentata” in più segmenti, ha parzialmente accolto il ricorso e per l’effetto ridotto la sanzione comminata precisando che anche in presenza di doppio illecito deve “comunque escludersi l’insorgere di plurima responsabilità, risultando la prima violazione assorbita nella successiva, momento topico dell’offesa, secondo lo schema penalistico della progressione criminosa”. (Mundula/FIGB)

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