FIGB: mancanza di riscontro probatorio

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Con sentenza n. 15 del 19 marzo 2018 il Giudice Sportivo della FIGB si è pronunciato nel procedimento avviato a carico di un tesserato responsabile di aver tenuto un comportamento volgare nei confronti di altro tesserato. Il Giudice valutato il referto arbitrale e sentito l’arbitro che specificava essersi trattato di espressioni rivolte in tono pacato e “canzonatorio” ha disposto il non luogo a procedere per mancanza di riscontro probatorio precisando che “nel caso di specie si tratta di un’affermazione di cui il criterio interpretativo basato sulla logica o sulle massime di esperienza non sarà sufficiente a definire il contesto per cui gli elementi posti a fondamento della denuncia non potranno giammai essere posti a fondamento di una decisione in quanto indimostrabile il tono dell’affermazione”. (Cameranesi/FIGB).

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