FIGB: Limite dello standard probatorio nel processo sportivo

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Con Sentenza n. 15 del 6 giugno 2017 la Corte di Appello Federale della FIGB si è pronunciata sul reclamo proposto dal Procuratore Federale con il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva prosciolto due tesserati, responsabili di aver predisposto un board poi maliziosamente non fatto mescolare al tavolo alterando così il risultato della gara, per mancanza di elementi probatori che limitavano la possibilità valutativa del Giudice. La Corte, valutate le testimonianze e gli indizi che hanno portato al convincimento negativo del primo giudice, ha accolto parzialmente il reclamo, valutando tali testimonianze alla stregue di prove atipiche “e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” in applicazione del principio della Giurisprudenza Sportiva secondo cui lo standard probatorio richiesto “per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore alla esclusione del ragionevole dubbio” (Polledro-Rivara/FIGB)

http://www.federbridge.it/Giustizia/REPERTORIO/DocWeb/Sentenze%20Web/Corte%20di%20Appello%20Federale%20-%20n.%2015%20del%2003.06.2017%20%20Polledro%20Rivara.pdf