FIGB: Attenuante della provocazione

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Con Sentenza n. 3 del 18 giugno 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGB pronunciatasi nel procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto da un tesserato al quale era stata comminata la sospensione per aver avuto un comportamento scorretto nel corso di un torneo, ha accolto parzialmente il ricorso riducendo la sanzione inflitta riconoscendo che la richiesta effettuata dall’avversario di posizionare le carte sul tavolo tutte nella stessa posizione ha trasmesso un chiaro messaggio di sospetto di segnalazione illecita idonea a suscitare un turbamento emozionale estremamente apprezzabile per effetto della quale deve ritenersi applicabile l’attenuante della provocazione integrata dallo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui ai sensi dell’art. 61 Regolamento di Giustizia FIGB. (Mundula/FIGB)

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