FIGB: applicazione delle attenuanti in caso di confessione.
Con Sentenza n. 14 dell’11 aprile 2017 la Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte di Appello Sportiva, della FIGB pronunciandosi sul reclamo proposto da un tesserato avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo, ha riformato la sentenza impugnata rilevando l’eccessività della sanzione comminatagli. Nel caso di specie la Corte, valutato positivamente il comportamento dell’incolpato che ha confessato di aver tenuto la condotta a lui addebitata, ha precisato che l’“ammettere le proprie responsabilità, seppur in forma parziale, possa essere considerato come atto che, pur non testualmente previsto dall’art. 61 RG, debba essere preso in considerazione nella modulazione della sanzione anche in relazione ai precedenti dell’incolpato ed ai tempi in cui esso è stato posto in essere”. (Gualtieri/FIGB).
http://www.federbridge.it/Giustizia/REPERTORIO/DocWeb/Sentenze%20Web/Corte%20di%20Appello%20Federale%20-%20n.%2014%20del%2011.4.2017%20Gualtieri.pdf