FIGB: Accusa di scorrettezze nei confronti dell’avversario.

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Con C.U. n. 16 del 23 giugno 2017 il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Gioco Bridge pronunciandosi nel procedimento disciplinare instaurato ai danni di un tesserato che nel corso di un torneo aveva apertamente accusato l’avversario di comportamento scorretto, ha ritenuto sussistente l’illecito contestato precisando che “l’aperta accusa di scorrettezze non inoltrata mediante la sempre legittima segnalazione, costituisce violazione della norma generale di etica comportamentale” seppur lo specifico utilizzo del solo termine “scorretto” integri a differenza di altri una fattispecie riduttiva. (Troisi/FIGB)

http://www.federbridge.it/Giustizia/REPERTORIO/DocWeb/Sentenze%20Web/GSN%20n.%2016-17%20del%2023.06.17%20proc.%2021-17%20Troisi.pdf