FIG: prove colpevolezza

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Con C.U. n. 71 del 28.11.2016 il Giudice Sportivo dei Minori ha stabilito che qualora un atleta nel corso di una competizione effettui un colpo a seguito del quale si renda necessario ricercare la pallina prima di effettuare il colpo successivo e nel mentre venga rinvenuta una pallina che l’avversario asserisce non possa essere quella effettivamente giocata in precedenza, se non vi sono prove della colpevolezza del giocatore questi non può essere punito in quanto “verificato che nessuno ha visto il giocatore buttare giù la pallina, rilevato che vale, nel caso in questione, il principio secondo il quale “in dubio pro reo”, fino a prova contraria, ciò che dichiara il giocatore deve essere ritenuto valido“. (A. Zancolo/FIG)

http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2016/11/P.D.-71S-2016.pdf