FIG: mancanza dell’elemento soggettivo

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Con Decisione n. 14 del 7 dicembre 2017 il Tribunale Federale della FIG si è pronunciato in un procedimento scaturito da un esposto di un tesserato il quale sosteneva che gli organizzatori di un torneo avessero artatamente annullato una gara per favorire la vittoria di altro concorrente. Sul punto il Procuratore Federale precisava che nonostante il rinvio della gara abbia avuto rilevanza ai fini dell’assegnazione del premio, la condotta dei deferiti non integra alcun comportamento doloso. Il Tribunale Federale, condividendo l’assunto del Procuratore statuiva che “Escluso, pertanto, l’elemento soggettivo del dolo, questo Collegio non ritiene neanche ravvisabili gli estremi della colpa nella condotta tenuta dai deferiti ai fini della applicabilità della sanzione disciplinare. In riferimento ai principi generali dell’ordinamento la colpa sussiste quando un soggetto pone in essere un atto con negligenza, imprudenza o imperizia. Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza ai sensi del precetto generale di cui all’art. 1176 del codice civile. Orbene, fermo quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sia riscontrabile l’elemento della colpa rilevante ai fini disciplinari poiché la decisione di non considerare la gara rinviata valida ai fini del Premio poggia su una interpretazione di un regolamento di circolo. Tale interpretazione sebbene astrattamente opinabile, e altresì censurata dalla Corte Sportiva di Appello, non appare tuttavia manifestamente abnorme o illogica ed è pertanto inidonea a supportare un qualsiasi addebito di condotta colposa in capo ai deferiti Porta e Marchini, né vieppiù contraria a lle norme federali.” (G. Porta – P. Marchini / FIG)

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