FIG: elemento soggettivo illecito disciplinare

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Con C.U. 19S del 01.08.2016, il Tribunale Nazionale Federale, ha stabilito che organizzare e far partecipare ad una gara “non ufficiale” degli atleti dilettanti non tesserati rappresenta certamente un illecito sportivo, benché nel caso in esame non si ravvisi l’elemento psicologico del dolo, in quanto “l’illecito previsto dall’art. 2 comma 6 del Regolamento di Giustizia può sussistere anche in assenza di dolo ed essere caratterizzato da un comportamento negligente o più semplicemente non prudente. … Non va trascurato che il sistema sanzionatorio tracciato dagli artt. 12 e ss del Regolamento di Giustizia lascia un significativo margine di discrezionalità al giudicante, che può applicare dalla sanzione più lieve (ammonizione) a quella più grave (cessazione del rapporto di affiliazione) oltre a multe pecuniarie. Un margine discrezionale così ampio non si concilia con una fattispecie che può essere solo dolosa. Evidentemente il Regolamento di Giustizia invita il Giudicante ad usare in modo prudente la discrezionalità nella determinazione della sanzione, partendo appunto dalla verifica dell’elemento soggettivo dell’agente, che può essere caratterizzato dalle diverse sfumature del dolo o della colpa. Pertanto l’assenza di dolo da parte dei soggetti agenti, non esclude l’illeceità dell’azione ma semmai incide nella quantificazione della pena“. (Associazione Sportiva Fiuggi Sport & Salute / FIG)

http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2016/08/PD-19S-2016.pdf