FIFA DRC: principio pacta sunt servanda

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Con decisione 08181286 la Dispute Resolution Chamber presso la FIFA ha accolto il ricorso presentato da un Calciatore contro il Club in cui aveva da ultimo militato per una questione di debiti scaduti (“overdue payables”).

Nello specifico, in data 01.07.2017 il Calciatore sottoscriveva un contratto annuale di lavoro con scadenza al 30.06.2018; successivamente, nel dicembre 2017 le Parti si accordavano per una risoluzione anticipata del contratto a fronte di una buonuscita pari a 43.900,00 USD a favore del Calciatore; il Club si impegnava a corrisponderla entro i primi dieci giorni del gennaio 2018.

A fronte del mancato pagamento, nel giugno 2018 il Calciatore si adoperava per la messa in mora del Club, alla quale non seguiva alcun riscontro; di conseguenza, il Calciatore si rivolgeva alla Camera per il pagamento della somma contestata.

La Camera (i) prendeva atto della mancata costituzione del Club nel procedimento (ii) riconosceva la validità della messa in mora operata dal Calciatore in quanto concedeva al club un termine di almeno dieci giorni per adempiere (iii) notava come  il Club aveva ritardato il pagamento del dovuto per più di trenta giorni senza alcuna base contrattuale.

Alla luce di ciò, in virtù del principio pacta sut servanda, la Camera decideva di imporre al Club il pagamento della somma contestata più interessi legali fissati al 5% entro trenta giorni dalla notifica della; decideva altresì – in quanto organo competente – di irrogare al club una multa pari a 5.000,00 USD a favore della FIFA, sottolineando come il futuro mancato pagamento di overdue payables verrà considerato come recidiva e dunque come circostanza aggravante passibile di una pena più severa.

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