FIDS: Ricusazione e sospensione del procedimento

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Con Comunicato Ufficiale n. 8 del 18 settembre 2017 la Corte Federale d’Appello della FIDS pronunciandosi sul reclamo proposto dal Procuratore Federale e dai Procuratori Nazionali dello Sport in relazione all’asserita nullità e/o inesistenza della decisione di primo grado in quanto resa in pendenza della necessaria sospensione in luogo dell’istanza di ricusazione del giudice, ha ritenuto la validità degli atti compiuti precisando che “il giudice – nonostante la proposizione di istanza di ricusazione – possa procedere nella sua attività giudicante senza sospendere il giudizio in attesa della decisione, salvo subire l’effetto di inefficacia retroattiva di atti compiuti dopo l’istanza di ricusazione, nel caso in cui questa fosse accolta”. (Procuratore Federale e Procuratori Nazionali dello Sport/Barbone + altri).

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