FIDS: Omesso pagamento nei termini dell’ammenda inflitta dagli organi di giustizia

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La Procura Federale ha deferito un’affiliata in quanto responsabile di non aver provveduto al pagamento della sanzione dell’ammenda inflittagli dagli organi di giustizia nel termine perentorio fissato dal regolamento di giustizia federale. Il Tribunale Federale rilevato che effettivamente il club non ha provveduto al pagamento, ha sanzionato il club con la sanzione della sospensione da ogni attività federale in applicazione dell’art. 16 del Regolamento di Giustizia il quale dispone che “qualora nel termine di trenta giorni non avvenga il versamento dell’ammenda irrogata, la sanzione pecuniaria viene tramutata di diritto nella sanzione prevista dai successivi artt. 17, 21 e 22, rispettivamente con la squalifica per il tesserato, con la sospensione da ogni attività federale dell’ASA e con l’inibizione del suo presidente nella misura di ulteriori mesi uno per ogni Euro 100,00 dovuti alla FIDS”. (Asa Cuban Club/FIDS)

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