FIBS: Responsabilità oggettiva della società
Con Decisione emessa nel procedimento n. 4 del 17 ottobre 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIBS pronunciandosi sul reclamo proposto da un’affiliata avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in quanto ritenuta oggettivamente responsabile del linguaggio offensivo utilizzato da un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro, ha rigettato il reclamo in forza della responsabilità oggettiva di cui all’art. 5.13 del Regolamento precisando che “la rubrica dell’articolo e la sua lettera non lasciano spazio a dubbi interpretativi, in quanto non consentono un esame del giudice in ordine all’elemento soggettivo della condotta antiregolamentare”. (ASD Pro Roma BSC/FIBS)