FCI: valenza probatoria
Con C.U. n. 5 del 22.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale Disciplinare è intervenuto nel corso di un procedimento soffermandosi sulle prove e sulle relative argomentazioni portate dalle parti, stabilendo che le giustifiche addotte dai deferiti “appaiono plausibili, verosimili e conferenti rispetto alle deduzioni/valutazioni poste a sostegno della ricostruzione dei medesimi fatti afferenti al thema decidendum del giudizio per cui è causa” per cui “anche alla luce delle risultanze dibattimentali, dall’esame delle dichiarazioni rese dagli incolpati a giustifica e dalla documentazione acquisita (che solo in modo indiretto e deduttivo risulta valutabile ai fini della prova delle contestazioni) della Procura Federale” manda assolti i deferiti “per mancanza di prova certa ed inconfutabile dei fatti di cui all’incolpazione“. (Soc. Ass. Sportiva Mc Cycling Team / FCI)