FCI: svincolo per accordo
Con C.U. n. 6 dell’11.08.2016 il Tribunale Federale Nazionale, II Sezione, ha stabilito che nell’ipotesi in cui un corridore si voglia trasferire da un sodalizio sportivo ad un altro essendo vincolato con il primo, nonostante la stagione sportiva sia già ampiamente iniziata e i termini per il tesseramento ampiamente decorsi, può comunque vedere esaudita la propria richiesta in quanto “il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ult. co., RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società“, ciò “in considerazione dell’interesse dell’atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso, la quale sarebbe altrimenti compromessa stanti gli insanabili dissidi insorti“. (S. Cucini / FCI)