FCI: Prevalenza della norma speciale su quella generale.

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Con Decisione n. 1 del 5 giugno 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FCI si è pronunciata sul reclamo di un’affiliata con il quale impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva escluso dall’ordine di arrivo un’atleta in applicazione della normativa riferita all’ipotesi di “rapporto irregolare riscontrato dopo la gara “invece di quella relativa alla “mancata presentazione al controllo rapporti”. La Corte, rilevando il carattere di specialità della norma applicata nell’ipotesi di “rapporto irregolare”, ha respinto il reclamo precisando che in presenza di plurime disposizioni normative afferenti una medesima fattispecie deve essere applicata quella con carattere di specialità, considerato tuttalpiù che  “l’obbligo di sottoporsi alla misurazione dei rapporti successivamente alla conclusione della gara per i primi 5 atleti arrivati è posto direttamente dalla normativa a carico degli atleti, i quali dovrebbero esserne resi edotti dai Direttori Sportivi”. (UC Scat AD/FCI)

http://www.federciclismo.it/it/press_release/decisione-n-1–2017/fee8f5af-03cc-4723-a6cb-7f5523dbc06c/