FCI: premeditazione dell’illecito
Con C.U. del 22.03.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che nell’ipotesi in cui un candidato all’esame di Direttore Sportivo, non si presenti facendosi sostituire da altro soggetto, con il fine fraudolento e preordinato al raggiro della Commissione esaminatrice, viola i doveri di lealtà, rettitudine e correttezza, anche morale, e dovrà pertanto scontare sia la sanzione base dell’inibizione sia la sanzione accessoria della nullità delle risultanze finali dell’esame. (Zaniboni – FCI)