FCI: illecito sportivo
Con Comunicato n. 1 del 5 gennaio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FCI, pronunciandosi sul deferimento nei confronti di tre tesserati ha ribadito che, nella pluralità degli ordinamenti giuridici dello Stato italiano ha pieno diritto di esistenza quello sportivo specificando, tuttavia, che “la procedibilità ha il suo presupposto nella commissione da parte degli associati dell’illecito disciplinare il quale è ravvisabile allorquando uno dei predetti soggetti ponga in essere fatti violativi di una norma dello statuto, dei regolamenti federali o di altra disposizione vigente, a cui l’ordinamento stesso ricollega una sanzione di carattere disciplinare” e precisando, altresì, che fermo restando il principio di diritto “nullum crimen, nulla poena sine proevia lege penali”, l’ipotesi di illecito sportivo dovrà vertere su atti diretti in modo univoco ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara e, pertanto, saranno di competenza della Giustizia sportiva solo i fatti commessi da tesserati o affiliati posti in essere nell’ambito di una manifestazione sportiva o ad essi correlati. (Gaburro-Rocchetti-Rocchi/FCI).