Corte d’Appello Civile di Bruxelles 2018/6348

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Con sentenza del 29 agosto 2018, la Corte d’Appello di Bruxelles ha sancito l’illegittimità delle clausole arbitrali contenute negli statuti della FIFA, della UEFA, della URBSFA (Federazione di Calcio Belga) e dei club affiliati a quest’ultima, le quali attribuiscono giurisdizione al Tribunale Arbitrale dello Sport con divieto generale ed assoluto di ricorso al Giudice Ordinario.

La pronuncia si ricollega alla vicenda del gennaio 2015 in cui, in seguito alla cessione dei diritti economici dei suoi calciatori al fondo di investimenti Doyen, il club di terza divisione belga RFC Seraing affrontava un iter giudiziale sportivo conclusosi in ultimo grado davanti al TAS, il quale lo condannava ad un blocco del mercato ed al pagamento di cospicua sanzione pecuniaria per violazione del divieto di TPO (Third Party Ownership), imposto dalla FIFA a partire dal 2014.

La questione della esclusività della giurisdizione sportiva era stata poi spostata entro i confini nazionali, con la recente pronuncia in secondo grado del Tribunale di Bruxelles. In sintesi, la portata ampia e generale delle clausole compromissorie richiamate – che non trovano applicazione solamente in determinabili o determinati rapporti di diritto – ne impedirebbe il riconoscimento da parte del diritto belga in quanto contrarie, oltre che al principio nazionale di ordine pubblico, anche ai principi di diritto comunitario sanciti dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“Diritto a un equo processo”) e dall’articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (“Diritto al ricorso a un giudice imparziale”).

Considerazione, questa, che sembrerebbe dunque mettere in discussione la legittimità stessa della giustizia sportiva internazionale.

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