CONI: Visto di esecutività
Con Decisione n. 88 del 24 novembre 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso promosso da un’affiliata avverso la decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello in ordine alla regolarità di un calciatore impiegato dalla società avversaria in conformità a quanto previsto dalla normativa federale che permette ad un calciatore professionista di tesserarsi nella stessa stagione sportiva per un massimo di tre società potendo disputare gare ufficiali della prima squadra solamente per due delle suddette società in virtù del visto di esecutività ottenuto dall’Ufficio Tesseramento, ha confermato la decisione di secondo grado precisando che essendo stato concesso il visto di esecutività il calciatore è stato correttamente schierato in campo in conformità alle norme che regolano il tesseramento di un calciatore professionista presso un massimo di tre società, facendo legittimo affidamento sul visto ottenuto dall’Ufficio Tesseramento. (Ternana Calcio/FIGC)