CONI: termini estinzione procedimento

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Con Decisione n. 58 del 21.11.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha chiarito che nell’ipotesi in cui un procedimento disciplinare venga dapprima instaurato avanti al Tribunale Federale Nazionale, il quale dichiarandosi non competente, rimette gli atti alla Procura Federale, la quale a sua volta riformula il deferimento avanti alla Commissione Disciplinare Settore Tecnico, quest’ultima deve pronunciare la decisione nel termine di 90 giorni che decorrono dal primo deferimento in quanto “le rilevate esigenze di tutela del diritto di difesa dell’incolpato, cui le disposizioni in commento sono preordinate, impongono di individuare quale dies a quo, per il computo del termine, la data del primo atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura, consistita nel deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale. Non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d’Appello secondo la quale il dies a quodeve individuarsi non nel momento di esercizio dell’azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fasci colo al giudice competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all’organo giudicante  un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l’accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato“. (L. Piangerelli /FIGC)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_58-2016_-_ric__35-2016_-_Piangerelli-FIGC.pdf