CONI: Tentativo di infrazione e consumazione dell’illecito

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Il Collegio di Garanzia si è pronunciato su un ricorso proposto da un tesserato FIJLKAM ritenuto responsabile di aver apposto una zavorra nel costume di un giovane atleta affinché superasse la prova peso per gareggiare nella competizione sportiva. Il ricorrente riteneva corretta una diminuzione della sanzione in virtù della mancata consumazione dell’illecito sportivo posto che l’atleta non aveva poi effettivamente partecipato alla gara. Il Collegio preso atto dell’art. 45 Regolamento di Giustizia ha respinto l’eccezione sollevata, confermando le sanzioni comminate in secondo grado precisando che “Nel caso in esame l’applicazione dei pesi estranei ed aggiuntivi al costume regolamentare della lotta, per poter essere ammesso ad una competizione, costituisce infatti una condotta sanzionabile e, ciò, a prescindere dal fatto che lo stratagemma non abbia raggiunto lo scopo”; “l’eventuale partecipazione del ragazzo alla gara avrebbe costituito un “fatto ulteriore” rispetto all’infrazione commessa, che giustifica la scelta di escludere l’ipotesi di considerare “tentativo” di infrazione il caso in esame”. (Arfè/Fijlkam)

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