CONI: Sanzione in assenza di specifica previsione normativa
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata avverso la decisione di secondo grado con la quale veniva confermata la sanzione della sconfitta a tavolino a causa di carenze organizzative legate allo svolgimento della gara. In particolare, la ricorrente sosteneva l’illegittimità della sanzione comminata in virtù del fatto che alla data della disputa della partita non esisteva né una previsione normativa e quindi una violazione addebitabile né una previsione di sanzione. Il Collegio, in accoglimento dei motivi di reclamo sulla scorta di una precedente decisione secondo cui “in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico”, ha annullato la decisione impugnata e rinviato alla Corte Federale per il riesame della controversia precisando che “nella fattispecie in esame, né il Regolamento Generale sulla Pallanuoto, né altre norme federali della FIN, prevedevano all’epoca della gara in questione alcuna norma che regolasse specificamente le carenze organizzative da cui derivava l’impraticabilità del campo di gara e la conseguente impossibilità di disputare l’incontro, né ovviamente le relative sanzioni”. (Pro Recco Nuoto e Pallanuoto ssdarl/FIN)