CONI: requisiti per il ripescaggio

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Con decisione n. 38 del 11.08.2016 il Collegio di Garanzia, Sez. I, rigettando il ricorso del sodalizio sportivo che si doleva “del fatto che il Consiglio Federale della FIGC aveva deliberato il non accoglimento della domanda di ripescaggio” per non aver depositato il bilancio della società al 30.06.2015 come richiesto dalla Licenze Nazionali, ha statuito che la ratio della necessità del deposito del bilancio relativo all’anno precedente “è rinvenibile a livello sistematico nel diritto societario affinché i dati attuali di bilancio siano comparabili ed in continuità con l’esercizio precedente, in modo tale da cristallizzare la salubrità della società e la sua regolarità in termini di prescrizione normativa ordinamentale”. Non può essere considerato sufficiente l’ultimo bilancio d’esercizio, dal momento che, oltre alla “violazione evidente e netta dell’art. 2423 ter, comma quinto, c.c.”, “la documentazione richiesta [è] assoggettata ad un termine decadenziale e perentorio” palesemente non rispettato, essendo stato depositato il bilancio 2015 solo in data 29.07.2016. (Cavese 1909 S.r.l./FIGC)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_38-2016_-_ric._47-2016_-_Cavese-FIGC.pdf