CONI: Requisiti decisione Organo Federale

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Con Decisione n. 13 del 14 febbraio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rigettato il ricorso proposto da un tesserato di una società sportiva dilettantistica, responsabile di condotta violenta nei confronti dell’arbitro in occasione di una gara, che aveva ritenuto la pronuncia di secondo grado “affetta da nullità insanabile per assoluta mancanza di sottoscrizioni”. Il Collegio, ribadendo che “la sottoscrizione costituisce il requisito essenziale che consente di ricondurre la decisione al Giudice che la ha emessa, rendendola così riconoscibile come sentenza; o, in altri termini, lo strumento attraverso il quale il Giudice assume la paternità della decisione e della sua motivazione” ha precisato, tuttavia, che il vizio può ritenersi sanato attesa l’avvenuta produzione del documento, debitamente sottoscritto, nel corso dell’udienza avanti il medesimo Organo giudicante. (ASD Calcinato/FIGC)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_13-2017_-_ric._25-2016_-_US_Calcinato_e_Franchini-FIGC.pdf